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Il Consiglio di Stato ha fornito parere positivo sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di s

pecializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del dlgs 50/2016.

Elenco opere superspecialistiche

L’ elenco delle opere, inserito nella bozza di decreto, prevede l’aggiunta di 2 nuove categorie (OS12-B e OS32) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Le 15 opere superspecialistiche previste dal provvedimento sono le seguenti:

  1. OG 11 (impianti tecnologici)
  2. OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse stroco, artistico, archeologico ed etnoantropologico)
  3. OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario)
  4. OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori)
  5. OS 11 (apparecchiature strutturali speciali)
  6. OS 12-A (barriere stradali di sicurezza)
  7. OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili)
  8. OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato)
  9. OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti)
  10. OS 18-A (componenti strutturali in acciaio)
  11. OS 18-B (componenti per facciate continue)
  12. OS 21 (opere strutturali speciali)
  13. OS 25 (scavi archeologici)
  14. OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
  15. OS 32 (strutture in legno)

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Opere superspecialistiche, il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto disciplina le cosiddette opere superspecialistiche per le quali “non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali … l’eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere”, individuando in particolare:

  • l’elenco di tali opere
  • i “requisiti di specializzazione” che devono essere posseduti per l’esecuzione delle opere in questione

La Sezione consultiva ha condiviso la scelta dell’Amministrazione di:

  • ribadire l’elenco delle opere superspecialistiche già recato dalle previgenti disposizioni, e ciò in considerazione del fatto che in attesa della predisposizione da parte dell’ANAC del sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84 del dlgs 50/2016
  • sottoporre l’atto normativo ad un periodo di monitoraggio di 12 mesi all’esito del quale si procederà “all’aggiornamento” del suo contenuto

Il decreto è volto a risolvere 2 ordini di criticità, consistenti nella:

  • esigenza di garantire una adeguata competenza nella realizzazione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e sulla salute pubblica
  • necessità di tutelare, al contempo, la concorrenza nel mercato degli appalti e, dunque, l’accesso delle imprese

La Sezione, infine, in relazione all’importanza delle scelte effettuate invita alla possibilità di procedere ad una integrazione dell’A.I.R., al fine di rendere note tali scelte nei termini previsti dalla vigente legislazione.