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(Novita 23 settembre 2022)

La Legge 2 agosto 2004 n. 210 “Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” e il relativo D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122   “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, hanno introdotto nuovi obblighi per il costruttore al fine di garantire all’acquirente persona fisica una reale qualità del costruito:

  • Obbligo di stipulare una polizza fideiussoria che garantisce tutti gli acconti che il cliente  versa al venditore, e che gli verranno interamente restituiti nel caso di Fallimento del costruttore ed impossibilità di ultimare e consegnare l’immobile;
  • Obbligo di stipulare una polizza indennitaria decennale postuma che copra eventuali difetti di costruzione della struttura, dell’involucro, delle impermeabilizzazioni, di pavimentazioni e rivestimenti interni ecc.

L’impresa edile che vende rilascia all’acquirente una fideiussione pari agli importi riscossi secondo le modalità stabilite dal contratto a garanzia dell’eventuale fallimento dell’impresa edile. La fideiussione può essere stipulata da subito sull’intero ammontare degli acconti, sia quelli eventualmente versati che da versare, previsti dal contratto preliminare di compravendita. Il premio si versa in un’unica soluzione per l’intera durata della fideiussione, ovvero fino al trasferimento di proprietà dell’unità immobiliare.

Unitamente al premio la Compagnia è tenuta ad incassare dal Cliente una somma pari al 5 per mille dell’importo garantito con la fideiussione (rif.: Decreto 31.10.2006 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 18 del 23.01.2007), che dovrà essere versato al “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire”, gestito dalla CONSAP S.p.A., così come disciplinato dall’Articolo 17 del D.Lgs. 122/2005;