Nella G.U. del 24 agosto 2022 n. 197 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia 6 giugno 2022 n. 125 recante il Regolamento relativo al modello standard di #garanziafideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire attuativo della previsione dell’articolo 3, comma 7-bis del D. Lgs. n. 122/2005
Nell’ambito delle disposizioni finalizzate alla tutela dei diritti degli #acquirenti di #immobilidacostruire è infatti previsto al momento della conclusione del contratto preliminare (o di altro contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà), l’obbligo a carico del costruttore di consegnare una #fidejussione a garanzia della restituzione di tutte le somme o comunque dei corrispettivi incassati sino al trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dell’immobile oggetto di contratto..
Il nuovo Regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal 23 settembre 2022. Le #garanziefideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022 rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo dovranno essere adeguate al nuovo modello.
ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL NUOVO SCHEMA DI FIDEJUSSIONE
- L’obbligo di indicare in modo chiaro ed esatto l’importo massimo garantito in una scheda richiamata dal contratto (di cui viene fornito il modello tipo);
- Le condizioni generali di fideiussioni (somma garantita, durata, tempi e modalità di escussione) sono derogabili solo in senso più favorevole per il beneficiario;
- il nuovo modello standard per la garanzia fideiussoria solleva il compratore dall’obbligo di fare causa preventiva al #costruttore inadempiente per poter chiedere il rimborso al garante;
- il garante non può tirarsi indietro dal rimborsare il compratore, in caso di morosità da parte del costruttore (se non ha pagato alla banca o all’assicurazione quanto dovuto per il servizio di garanzia): recuperare il credito è compito del garante e questo non può gravare sul compratore;
- viene fissato il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo, tramite raccomandata o PEC, per il pagamento della garanzia (in caso contrario banche e assicurazioni devono rimborsare al beneficiario anche le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi;
- qualora il compratore riesca ad ottenere l’immobile avvalendosi, ad esempio, della prelazione in caso di vendita all’asta, dovrà restituire le eventuali somme eccedenti, rispetto al prezzo pagato, ricevute dalla banca o dall’assicurazione. Importo che viene ridotto qualora la casa acquistata sia di minor valore rispetto a quella inizialmente pre-acquistata, per caratteristiche e finiture. Il procedimento di stima dell’immobile viene descritto dal modello standard.
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